ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE CANINA
I possessori di cani, non sono più tenuti al versamento di alcuna imposta, è invece obbligatoria ai sensi della L.R. 39/1990 l’iscrizione del proprio cane/i all’anagrafe canina del comune di residenza.
ALL'ISCRIZIONE SI DEVE PROVVEDERE
- entro il terzo mese di vita dell’animale;
- entro trenta giorni dalla data dell’acquisto o dell’inizio della detenzione per gli esemplari che non siano già iscritti all’anagrafe canina regionale.
IL PROPRIETARIO O IL DETENTORE HA L'OBBLIGO DI DENUNCIARE AL COMUNE DI RESIDENZA, ENTRO 15 GIORNI DALL'EVENTO
- lo smarrimento accidentale del cane;
- la sottrazione del cane, allegando copia di denuncia all’autorità giudiziaria;
- la cessione del cane, comunicando contestualmente le generalità e l’indirizzo del nuovo proprietario;
- la morte del cane, allegando il certificato di un veterinario o quello del servizio pubblico che ha curato il ritiro dell’animale, sul quale dovrà essere segnalato il numero di identificazione dell’animale;
- la variazione di residenza.
LE OPERAZIONI RELATIVE ALL'ISCRIZIONE SI POSSONO EFFETTUARE CON I SEGUENTI MODULI
Modello 2 (documento Acrobat .PDF - 60 kbyte)
Modello 3 (documento Acrobat .PDF - 58 kbyte)
Modello 4 (documento Acrobat .PDF - 62 kbyte)
Le operazioni effettuate presso gli uffici comunali ed elencate in premessa sono gratuite, mentre si rammenta che chiunque ometta di iscrivere il proprio cane all’anagrafe può essere punito con una sanzione amm.va da Euro 103,00 a Euro 619,00.
I cittadini, singoli o associati, hanno il diritto di accesso ai dati registrati e possono chiedere il rilascio della relativa documentazione.
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